I certificati bianchi

La promozione del risparmio energetico attraverso il meccanismo dei certificati bianchi (noti anche come Titoli di Efficienza Energetica) è stata prevista dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (d.m. 20/7/04 elettricità, d.m. 20/7/04 gas e successive modificazioni).

I decreti stabiliscono che ogni anno siano fissati obiettivi obbligatori di risparmio, a favore dei consumatori finali, per i distributori di energia elettrica e le imprese distributrici di gas naturale. Il risparmio energetico conseguito a seguito di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli usi finali viene premiato con l’assegnazione di certificati bianchi che possono essere commercializzati. Le società possono assolvere l’obbligo realizzando interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che diano diritto ai certificati, oppure acquistare tali titoli da società terze.

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (tep).

Inizialmente assegnata all’AEEG, dal 2 febbraio 2013 l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati ai progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica è stata trasferita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

L’ENEA collabora dal 2006 nella verifica e quantificazione dei risparmi energetici associati agli interventi proposti dagli operatori. Nel corso del 2013 ha inoltre avviato il blog sui certificati bianchi cui gli operatori interessati possono indirizzare proposte, opinioni, richieste di chiarimenti, in modo che tutti possano trarre benefici da un fitto scambio di pareri e di informazioni fra gli attori della filiera, sia privati che istituzionali.

La possibilità di scambiare i certificati bianchi consente ai distributori di rispettare l’obbligo imposto dai decreti al minor costo, potendo scegliere tra realizzare direttamente l’intervento o acquistare sul mercato una equivalente quantità di certificati. La compravendita dei certificati bianchi può avvenire tramite contratti bilaterali o in un mercato apposito istituito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico).

Gli interventi di miglioramento dell’efficienza possono essere realizzati dai distributori direttamente, oppure tramite società controllate, e da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) autorizzate.

Sono previsti quattro tipi di intervento, rispettivamente per il risparmio di : energia elettrica, gas naturale, altri combustibili, carburanti nei trasporti.

L’Italia è la prima nazione al mondo ad avere applicato il meccanismo dei certificati bianchi per l’incentivazione dell’efficienza energetica negli usi finali. Successivamente la Francia ha applicato un meccanismo simile ma diverso per ambito di applicazione e regolazione degli scambi, che sono solo bilaterali.

Nel Regno Unito sono in vigore da molti anni obblighi di risparmio energetico sulle società di vendita di energia elettrica e di gas naturale, ma in tale caso gli scambi bilaterali devono essere preventivamente autorizzati dal regolatore. Il nostro meccanismo dei certificati bianchi e la relativa regolazione normativa sono stati oggetto di approfonditi studi e analisi da parte della Commissione europea, dell’Agenzia Internazionale per l’Energia e di un numero crescente di Paesi, sia europei, sia extra-europei (Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea).

Con la Direttiva 32/2006 la Commissione europea ha esplicitamente indicato i certificati bianchi come uno degli strumenti utilizzabili per conseguire l’obiettivo di ridurre al 2016 i consumi energetici per un valore assoluto pari al 9% del consumo medio annuo del quinquennio 2002-2007 (per l’Italia 10.864.982 tep), e ha previsto che nel 2011 la stessa Commissione valuti l’opportunità dell’introduzione di un mercato europeo dei certificati bianchi.

Come ottenere i certificati bianchi

L’ENEA, su mandato dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è pienamente coinvolta nella gestione del meccanismo dei certificati bianchi e, dopo diversi anni di operatività, il bilancio consolidato è sicuramente positivo sia in termini di espletamento del mandato sia in termini di professionalità acquisite.

Si è tuttavia verificato che non tutti i segmenti degli usi finali dell’energia sono ancora pienamente consapevoli delle possibilità offerte dal meccanismo. Inoltre, la qualità delle domande per l’ottenimento dei titoli risulta spesso carente, con allungamento dei tempi di istruttoria e uso non ottimale delle risorse impegnate.

frontespizio seconda edizione Guida ai Certificati bianchiLa seconda edizione della Guida operativa è stata elaborata a seguito dell’emanazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas della Delibera 9/11 che apporta decisive modifiche alle modalità di ottenimento dei titoli di efficienza energetica.
Oltre a illustrare il mutato quadro regolatorio, la guida ha l’intento di segnalare agli operatori gli snodi cruciali attorno a cui è costruito il nuovo sistema, gli aspetti più meritevoli di cura e attenzione all’atto della preparazione della domanda, l’interpretazione dei diversi passi procedurali da seguire. La guida è stata sfoltita degli argomenti non più attuali, ed è stata arricchita rispetto alla prima edizione da ulteriori caveat e FAQ – casi studio realmente istruiti dall’ENEA con particolare valore paradigmatico – che possono ulteriormente chiarire lo spirito del meccanismo e il metodo che ENEA adotta nella valutazione delle proposte.
Una novità inserita nella seconda edizione è il Vademecum del perfetto proponente, scritto allo scopo di fissare una roadmap ideale per massimizzare la probabilità di imbastire proposte positive già dalla prima imputazione.

La Guida operativa è lo strumento cui ENEA affida la diffusione delle informazioni e le conoscenze sui certificati bianchi, con lo scopo di rendere più agevole e spedita la partecipazione al sistema.

Certificati bianchi. Cosa sono e come si ottengono.
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